Autore: francesco - Pubblicato il 17 settembre 2009
Sull’art. 103 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 103, abrogato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che consente al collaudatore di ammettere in contabilità lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, anche se non preventivamente autorizzati
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